Chiarimenti sulla procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico

Chiarimenti

Richiesta n. 1:
Con riferimento al punto 3 del disciplinare di gara “requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede:
- Se la somma dei 3 (o più) servizi deve essere pari all’importo a base di gara o ogni singolo servizio (minimo 3) deve essere pari all’importo a base di gara;
- Cosa s’intende per “che siano stati eseguiti per almeno un anno alla data di presentazione dell’offerta”;

Risposta:
Requisito di capacità tecnica e professionale necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è di aver svolto senza contestazioni nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara almeno n. 3 (quindi non meno di 3) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto di importo complessivamente almeno pari all’importo contrattuale a base d’asta (€ 744.017,17). Il concorrente dovrà pertanto aver svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi in esecuzione di 3 o più contratti per un valore minimo di € 744.017,17.
Nell’eventualità in cui il servizio indicato sia conseguente ad un contratto pluriennale, questo verrà considerato valido solo se svolto per almeno un anno alla data di presentazione dell'offerta.


Richiesta n. 2:
Nell’eventualità in cui una ditta concorrente sia in grado di fornire una sola referenza bancaria, il fatturato, nell’ultimo triennio, di € 700.000,00 è sufficiente ad assolvere il requisito di capacità economica-finanziaria della ditta?

Risposta:
Il disciplinare di gara prevede la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria tramite la presentazione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di presentare le predette referenze bancarie, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 86 co. 4 del d.lgs. 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII parte I del medesimo Codice dei Contratti:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Nell’eventualità in cui l’operatore economico intenda presentare una dichiarazione concernente il fatturato globale ai sensi del sopra riportato p.to c, questo dovrà essere pari, per ogni anno del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2013, 2014 e 2015), almeno all’importo annuo a base d’asta (€ 248.005,73) e nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, pari almeno ad 1,5 volte l’importo contrattuale a base d’asta, e pertanto pari ad € 1.116.025,76.


Richiesta n. 3:
Con riferimento al punto 3 del disciplinare di gara “requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede, nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, se il requisito suddetto possa ritenersi soddisfatto nei due casi sotto riportati:
Caso 1: ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo ha la tipologia dei 3 servizi analoghi richiesti con durata pari almeno ad 1 anno ciascuno, ma nessuno di questi è di importo tale da soddisfare il requisito; sommando invece tutti i fatturati dei servizi di cui sopra il requisito viene soddisfatto. Tale approccio può ritenersi valido?
Caso 2) ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo ha 1 solo servizio corrispondente ai requisiti richiesti sia in termini di durata che di importo. Nel caso di RTI composto da 3 partecipanti al raggruppamento si può ritenere soddisfatto il requisito richiesto?

Risposta:
Visto quanto riportato nella risposta alla richiesta di chiarimento n. 1, il requisito richiesto dal disciplinare di gara può ritenersi soddisfatto in entrambi i casi sopra descritti.


Richiesta n. 4:
Con riferimento al punto 3 del disciplinare di gara “requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede se il requisito possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui i 3 servizi in questione siano stati erogati per uno stesso cliente, ancorchè disciplinati da 3 distinti contratti?

Risposta:
Nel caso specifico sopra riportato il requisito richiesto dal disciplinare di gara può ritenersi soddisfatto.


Richiesta n. 5:
Nell’allegato 01 viene richiesto di dichiarare l’elezione di domicilio. E’ corretto indicare in fase di gara la sede legale dell’impresa concorrente?

Risposta:
In questa fase il domicilio è necessario ai fini della corrispondenza in fase di gara. È quindi corretto indicare quello della sede legale dell’impresa concorrente.


Richiesta n. 6:
Per quanto concerne l’Offerta Tecnica, relativamente all’Art. 4 punto A.1 secondo periodo del Capitolato Speciale d’Appalto “in particolare le potature dei viali dovranno essere eseguite da personale in possesso di certificazione ETW o ISA Certified Arborist”, detto requisito può essere oggetto di avvalimento?

Risposta:
Si, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di carattere tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara possono essere soddisfatti avvalendosi della capacità di altri soggetti.


Richiesta n. 7:
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa è sufficiente che il requisito di cui all’Art. 4 punto A.1 secondo periodo del Capitolato Speciale d’Appalto “in particolare le potature dei viali dovranno essere eseguite da personale in possesso di certificazione ETW o ISA Certified Arborist” lo possegga la mandataria?

Risposta:
Si, il requisito richiesto deve essere posseduto dal concorrente, sia esso singolo o associato. In quest’ultimo caso il requisito può essere posseduto anche da un solo partecipante al raggruppamento.

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