Concessione dello Stadio e Antistadio comunali - Chiarimenti

Chiarimenti

Modalità di versamento della quota di contribuzione all'ANAC

Ai fini del pagamento della quota di contribuzione a carico dei soggetti partecipanti si prega prendere visione delle istruzioni operative pubblicate dell'ANAC al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

Modalità di costituzione della garanzia ex art. 93 D.L. 50/2016 a favore del Comune di Jesi

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo contrattuale su base triennale, stabilito in € 171.000,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, devone essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari, la cauzione sarà svincolata al momento dell'aggiudicazione e comunque entro massimo 30 giorni dalla stessa ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 9 imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice degli Appalti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Quali allegati devono essere utilizzati in caso di raggruppamento?

Allegato 1
Nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito:
- la domanda deve essere sottoscritta in calce da tutti i soggetti che intendono costituirlo.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo già formalmente costituito:
- la domanda deve essere sottoscritta unicamente dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capogruppo.

Allegato 2
La compilazione dell'allegato deve essere effettuata a cura di ciascuno dei soggetti che partecipano al Raggruppamento.

Allegato 3
La compilazione dell'allegato deve essere effettuata a cura dei singoli Amministratori  muniti del potere di rappresentanza, di ciascuno  dei soggetti appartenenti al Raggruppamento

Allegato 3 sez. B
La compilazione dell'allegato deve essere effettuata soltanto nell'ipotesi di sussistenza di uno o più Amministratori (munito/muniti di potere di rappresentanza) di una società  partecipante alla gara, cessato/cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della procedura di gara (23 gennaio 2017)

Allegato 4
Va compilato e sottoscritto da tutti gli operatori economici che compongono il Raggruppamento temporaneo.
Il fac simile fornito dal Comune prevede, a titolo esemplificativo, n. 3 componenti.
In caso di un numero di componenti superiore a 3, il modello dovrà essere opportunamente adattato.

Allegato 5
In caso di Raggruppamento la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni soggetto aderente.

E' possibile presentare, in fase di offerta, un progetto di riqualificazione degli spazi?

Sono ammesse proposte di miglioria tenenendo tuttavia conto che la voce L dei criteri di valutazione di cui alla lettera di invito prot. n. 3802 del 23 gennaio 2017, prevede esplicitamente che  all’offerta economica debba essere allegato “ un piano economico – finanziario , su base annuale e per il periodo di un triennio , atto a dimostrare l’equilibrio e l’assenza di disavanzo , con riferimento alla gestione dell’impianto sportivo oggetto della concessione”.

Pertanto, eventuali progetti di riqualificazione dovranno rispettare il vincolo dell’equilibrio e l’assenza di disavanzo, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.
 

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