Servizio di consulenza "Territorio Snodo 2"

Rettifica bando

Per mero errore di scritturazione, all'art. 6 del bando di gara in oggetto, recante: “Soggetti ammessi alla gara, requisiti per la partecipazione, cause di esclusione”, si fa riferimento, per quanto attiene i servizi identici a quello oggetto del bando (punto 3), al D.M. 9/05/2001 che non ha alcuna attinenza col bando in questione.

Si procede pertanto alla rettifica del suddetto art. 6, di cui si riporta di seguito la versione corretta (come per altro già presente nella formulazione del punto 12 dell'istanza di partecipazione):

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE, CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i professionisti, singoli o associati, le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le società consortili, le cooperative e i loro consorzi; i medesimi soggetti potranno partecipare singolarmente o in Associazione Temporanea, secondo quanto disposto dagli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.

"I soggetti partecipanti alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

1.iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o all’albo professionale di pertinenza, per attività rientranti nelle categorie oggetto dell’appalto;
2.conseguimento, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 2008, 2009), di un fatturato globale annuo di importo non inferiore a 3 (tre) volte l’importo a base d’asta, al netto dell’IVA;
3.conseguimento, nell'arco degli ultimi tre anni finanziari (periodo 2007-2009), di un fatturato complessivo per servizi identici a quello oggetto del presente appalto (progettazione territoriale integrata e costruzione del partenariato pubblico-privato), di importo non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base d’asta, al netto dell’IVA.
Non è permesso ad uno stesso soggetto di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare a raggruppamenti diversi, pena l’esclusione.
Non è ammessa la partecipazione di soggetti, anche in raggruppamenti temporanei, che abbiano fra loro rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c.
In caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Impresa, i requisiti di sopra dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalla/e mandate/i come di seguito specificato:
a)il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento
b)i requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria, e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, in misura non inferiore al 20% ciascuna, fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme dovrà comunque possedere i requisiti nella misura del 100%
I concorrenti inoltre non dovranno rientrare nelle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni; dovranno essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17, legge 12/03/1999 n. 68; non dovranno ricadere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 1/bis, comma 14 della legge 18/10/2001 n. 383."

Jesi, 15/09/2010

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O.C. PROGETTI SPECIALI
Dott.ssa Fulvia Ciattaglia

Servizio di consulenza "Territorio Snodo 2"

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy