L'Amministrazione comunale ha promosso una campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla conduzione degli animali (ordinanza del Sindaco n. 92 del 29/06/18)
1) Ai fini della prevenzioni di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane, pubbliche o ad uso pubblico adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50
b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente
2) Nei parchi pubblici e giardini pubblici è obbligatorio adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50 per ogni tipologia di cane (piccola media e grossa taglia)
b) divieto assoluto di condurre i cani all’interno delle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bambini
3) E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le deiezioni solide prodotte nonché di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide.
4) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti prioritariamente negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni emesse dai loro animali in modo tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.Inoltre i proprietari o i detentori debbono depositare quanto raccolto nei cestelli stradali
5) Tale obbligo di cui sopra deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici o altre aree ritenute idonee destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali
6) A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di sacchetti o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni solide e debbono munirsi di un contenitore d’acqua con cui ripulire eventuali depositi di urine.
7) Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle feci e pulizia dell’urina
8) Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini
9) Nelle aree di sgambatura, i cani possono muoversi,correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti
10) Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino i cani per servizio
11) L’obbligo di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide è sospeso nei periodi gelivi e nei giorni di pioggia.
SANZIONI
Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente codice Penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell’art 7 bis del Dlgs 18.08.200 n. 267 per le violazioni alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativba da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.