1. Agli artigiani o ai titolari di ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, che effettuano nelle Zone a Traffico Limitato interventi professionali, opportunamente documentati, è concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta nelle ZZ.TT.LL, per la durata dei lavori e comunque per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate in numero di 1 per ogni veicolo richiesto, per un massimo di 5 autorizzazioni per ditta per singolo intervento.
3. E’ concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro agli autoveicoli dei gestori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua.
4. E’ concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta agli automezzi di proprietà di istituti specializzati nel trasporto di valori per conto di Istituti di Credito, dal lunedì al venerdì e durante gli orari di apertura di questi ultimi, esclusivamente per operazioni di carico e scarico.
5. Le autorizzazioni rilasciate di cui ai commi 3 e 4 potranno avere una durata massima quadriennale.
6. Possono essere concesse autorizzazioni temporanee per lavori di durata inferiore a gg. 7, ai sensi dell’Art. 3 del presente Regolamento.
7. Qualora si debba accedere nell’A.P.U. la ditta che effettua i lavori dovrà segnalare la propria esigenza all'Amministrazione Comunale. Qualora sussistano le condizioni per modificare temporaneamente gli orari di istituzione della zona pedonale, l'Amministrazione mediante l'adozione di uno specifico provvedimento potrà autorizzarne l'accesso.
RICHIESTA: Come da Art. 3 indicando, nei casi pertinenti, il numero di provvedimento che ha consentito l'avvio dei lavori
RICHIEDENTE: Titolare dell'impresa artigiana o Legale Rappresentante della ditta