VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E PREFERENZE
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L’elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004).
La preferenza del candidato consigliere può essere espressa indicando sia solo il cognome sia cognome e nome.
VOTO PER IL SOLO CANDIDATO A PRESIDENTE
L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a Presidente votato è collegato (articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004).
DIVIETO DI “VOTO DISGIUNTO”
Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004).