Informazioni per ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente versamento entro le scadenze previste, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione con il “ravvedimento operoso”, versando l'imposta ancora dovuta ed aggiungendo gli interessi e le sanzioni ridotte.

A seguito dell’approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (art. 10-bis del D.L. n. 124/2019), il ravvedimento dei tributi locali – tra cui l’IMU – può essere effettuato anche se è decorso più di un anno dalle scadenze.

L’unico limite temporale è rappresentato dall’inizio delle attività amministrative di controllo o accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (per esempio se è stato notificato un avviso di accertamento): in tal caso il ravvedimento non può essere effettuato e resta comunque inefficace.

Le sanzioni ridotte per il ravvedimento si calcolano come segue:

  • 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,50% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno;
  • 1,67% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ed entro un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;
  • 4,29% dell'imposta se la regolarizzazione avviene oltre un anno ed entro due anni;
  • 5,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene oltre due anni.

Gli interessi si calcolano al tasso legale con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

Per il versamento si utilizza il modello F24, spuntando la casella “ravvedimento” ed utilizzando il codice tributo dell’imposta (sanzioni ed interessi vanno sommati all’imposta).

Il servizio di Calcolo online disponibile per l’IMU permette di calcolare anche eventuali ravvedimenti per le precedenti scadenze: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e388.

Anche in caso di dichiarazione IMU presentata tardivamente è possibile effettuare il ravvedimento operoso. In tal caso occorre versare una sanzione ridotta pari ad € 5,00 (un decimo del minimo previsto per l’omissione della dichiarazione), se la presentazione è effettuata con un ritardo non superiore ai novanta giorni. La sanzione è ulteriormente ridotta ad € 2,50 se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza. Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento è 3924.

Informazioni per ravvedimento

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